Dal 1° luglio nuove regole per gli annunci di riduzione prezzi
A partire dal 1° luglio 2023, tutti gli E-commerce sono tenuti a rispettare le nuove disposizioni introdotte dalla DIRETTIVA OMNIBUS (Direttiva UE 2019/2161) in materia di tutela dei consumatori, onde evitare di incorrere in pesanti sanzioni per pratiche commerciali scorrette.
Nello specifico, secondo il nuovo articolo 17-bis del Codice del Consumo, gli annunci di riduzione prezzi, come sconti online, saldi, vendite promozionali, Black Friday o Cyber Monday, devono indicare come prezzo di partenza non più quello di listino, bensì il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti.
Politiche promozionali escluse dalla nuova normativa
Tale normativa si applica a tutti i canali di vendita online (e-commerce) e offline (punti vendita e outlet) che vendono beni e non servizi, ad eccezione di alcuni casi specifici.
Secondo quanto si legge nella Direttiva Omnibus infatti, sono escluse dall'applicazione delle nuove disposizioni le seguenti politiche promozionali:
- pubblicità comparativa con i prezzi praticati dai concorrenti, secondo le regole che la disciplinano (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del Consumo, il d. lgs. 2 agosto 2007 n. 145, di attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole);
- riduzioni del prezzo subordinate a specifiche condizioni diverse dal mero acquisto prodotto, come ad esempio i programmi fedeltà, operazioni a premio, attribuzione di buoni per successivi acquisti ai consumatori che hanno già effettuato acquisti di specifici prodotti e/o con un importo minimo, riduzioni di prezzo a partire da tetti minimi e/o entro tetti massimi di spesa (es. sconto del 25% su una linea di prodotti fino a € 100 di spesa), riduzioni di prezzo su un paniere (es. una o più linee / brand) condizionate all’acquisto di un numero minimo di pezzi o entro un numero massimo di pezzi (es. sconto su linea X a condizione che si acquistino minimo 2 pezzi o sconto su marche XY per i primi 5 prodotti dello scontrino) o sconti sull’acquisto di un prodotto al consumatore che contemporaneamente acquisti un altro prodotto (es. se acquisti due prodotti sconto del 50% sul meno caro);
- promozioni soggette a condizioni (es: il "3x2") e altri sconti quantitativi o omaggi su acquisti particolari (es: auricolari in regalo sull’acquisto di uno smartphone; omaggi legati ad un determinato valore di acquisti effettuati);
- offerte ad personam, ovvero riduzioni riservate ad un consumatore specifico in particolari circostanze, come ad esempio al momento dell’iscrizione al programma fedeltà o in occasioni speciali come il compleanno, o al verificarsi di altre condizioni (es: l’appartenere ad una predeterminata fascia di età, a determinati cluster quali soci o titolari di carta fedeltà o di altra carta/titolo che comunque consenta ai soli possessori di accedere alla scontistica).
- riduzioni di prezzo con oggetto indeterminato (es: "sconto del 20% sul prodotto più caro del carrello") o buoni utilizzabili fino ad un numero massimo all’interno di un paniere;
- buoni sconto, voucher condizionati a particolari requisiti o destinati a una categoria determinata di consumatori e cash back;
- vantaggi derivanti al consumatore nel caso di vendite abbinate (es: offerte di due o più prodotti ad un prezzo speciale inferiore rispetto alla somma dei prezzi dei singoli prodotti);
- prezzi lancio di nuovi prodotti non venduti dal professionista nei 30 giorni precedenti;
- annunci generici sulla convenienza derivante dall’applicazione di prezzi continuativi (es: “prezzi bassi sempre”, “bassi e fissi”, “da noi la migliore convenienza”)
Adegua ora il tuo E-commerce per non incorrere in sanzioni!
Le violazioni alle nuove disposizioni previste dalla Direttiva Omnibus vengono considerate come pratiche commerciali scorrette, e quindi sanzionabili con importi fino a 10 milioni di euro.
Per quanto riguarda il nuovo articolo 17-bis sugli annunci di riduzione prezzi, le sanzioni amministrative pecuniarie vanno dai € 516 ai € 3.098.
Per questo è fondamentale adeguare il proprio e-commerce alle nuove regole entrate in vigore dal 1° luglio 2023: tutti i fornitori del mercato che vendono i propri prodotti su piattaforme online hanno l’obbligo di fornire informazioni chiare e accessibili ai consumatori su:
- modalità di classificazione dei prodotti che vengono presentati al consumatore come risultato della sua ricerca online
- parametri che determinano la classificazione dei prodotti rispetto ad altri parametri
Recensioni online: massima trasparenza per il consumatore
La Direttiva Omnibus introduce nuove disposizioni anche per quanto riguarda le recensioni online, elemento che spesso influenza ed orienta l'utente nell'acquisto o meno di un determinato prodotto.
Per garantire la trasparenza nei confronti del consumatore, il nuovo Codice del Consumo vieta la pubblicazione di recensioni false o non verificate, considerando come "pratica commerciale ingannevole" il caso in cui il professionista fornisca l’accesso a recensioni di consumatori senza indicare se e in quale modo garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto / servizio.
Sono quindi ritenute pratiche commerciali ingannevoli:
- la mancata adozione di misure per verificare l’autenticità di recensioni presentate come inviate da consumatori che abbiano effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto;
- l’invio, anche tramite terzi, di recensioni false o falsi apprezzamenti con l'obiettivo di promuovere i prodotti.
Per maggiori informazioni sulla nuova Direttiva Omnibus, vai alle FAQ del Ministero!